Si ripubblica il testo dell’art. 7 del Regolamento interno in materia di disdetta delle lezioni prenotate, da considerarsi sostitutivo/integrativo rispetto alla versione originaria, a séguito di situazioni verificatesi troppo frequentemente negli ultimi tempi:

Art. 7 – Disdetta delle lezioni già prenotate

È responsabilità dei genitori e degli studenti essere sempre puntuali ed evitare di assentarsi alle lezioni già prenotate, anche qualora le stesse siano erogate in modalità DAD.

comma 1

Le assenze dovranno essere sempre comunicate da un genitore se lo studente è minorenne direttamente al titolare. Poiché il sottoscritto è spesso impegnato in lezioni o potrebbe non essere sempre reperibile, è indispensabile avvisare in tempi adeguati.

Non è opportuno che sia lo studente minorenne, per quanto autonomo e affidabile, a disdire una lezione. Qualora l’assenza risulti ingiustificata il titolare provvederà a prendere contatti con il genitore, per accertarsi che quest’ultimo sia consapevole dell’assenza del proprio figlio.

comma 2

Gli studenti sono pregati di segnalare eventuali impedimenti o restrizioni orarie relativi alla settimana successiva al titolare e a concordare con lui il piano orario della settimana successiva, tutto entro il giovedì sera (massimo venerdì pomeriggio) di quella precedente. 

comma 3

Si fa presente che la lezione costituisce a tutti gli effetti l’erogazione di un servizio e la prenotazione della lezione costituisce a tutti gli effetti un ordine del relativo servizio, che sarà annotato nella apposita sezione del programma di fatturazione. 

Non è opportuno prenotare una lezione se non si ha la certezza di svolgerla.

Il mancato svolgimento di una lezione comporta l’addebito dell’intero importo della stessa. È responsabilità del genitore o dello studente maggiorenne assicurarsi che gli orari concordati non si sovrappongano ad altri impegni personali. In vista dell’estate, si raccomanda di concordare orari comodi al parallelo svolgimento di una routine personale più libera ma, al contempo, di comportarsi responsabilmente rispettando giorni e orari prenotati

Eventuali disdette per improrogabili e documentabili motivi dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima della lezione o comunque il giorno prima, per ovvie questioni organizzative, legate all’organizzazione degli spazi prevista dal piano di gestione dell’emergenza da COVID-19. Solo in questo caso (cioè entro le 24 ore) la lezione può essere spostata nel momento in cui si avvisa di non poterla svolgere. In tutti gli altri casi, sarà considerata disdetta.

Le disdette improvvise ma motivate, dovute a imprevisti di valida e comprovata motivazione, problemi di salute o familiari, dovranno essere comunicate direttamente dal genitore (a prescindere dall’età dell’alunno) al titolare entro le ore 08:00 del giorno in cui è prevista la lezione, via WhatsApp, esibendo la reale causa della disdetta. Laddove non sarà possibile riscontrare veridicità nella motivazione della disdetta, sarà applicato l’addebito in fattura. 

È tollerata al massimo una disdetta dell’ultimo momento (entro le ore 08:00), senza addebito e invio automatico della fattura contenente l’intero importo da pagare. La disdetta beneficiaria di bonus sarà annotata in fattura, così da fungere da promemoria. 

Le disdette effettuate meno di un’ora prima dell’inizio della lezione, se non dovute a reali, gravi e comprovati motivi, saranno sempre addebitate, soprattutto se il tutor è già in studio. Si prega dunque di regolarsi in anticipo con gli orari dei trasporti pubblici, impostare la sveglia la sera prima e avere cura di ricordare gli appuntamenti concordati.

comma 4

È sempre possibile richiedere lo spostamento online di una lezione prenotata in presenza, in qualsiasi momento (anche se si consiglia sempre di avvisare il titolare qualche ora prima in modo da gestire meglio la situazione), soprattutto per motivi che risolvono possibili dimenticanze o ritardi nei tempi di percorrenza per raggiungere lo studio. 

Si precisa che quanto fin qui richiamato, compreso il comma 4, è da considerarsi valido sia per le attività in presenzasia per quelle in DAD. Non saranno concesse deroghe a quanto disposto. 

Le modifiche e le integrazioni dell’art. 7 andranno in vigore a partire dal 1°giugno 2021 e resteranno valide fino a nuovo ordine.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Rappresentante legale

dott. Gianluigi Caruso